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Campagna bilanci 2025: il calendario e le novità

6 Maggio 2025 in Notizie Fiscali

La campagna bilancio 2025 entra nel vivo con anche il riferimento della Guida sul deposito 2025 che ogni anno viene pubblicata da UNIONCAMERE.

La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2025.
Si ricorda che il deposito del bilancio è un obbligo da parte di tutte le società di capitali che deve essere adempiuto per ciascun esercizio.

La giurisprudenza è giunta alla conclusione che il mancato deposito del bilancio costituisce un’evidenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 n. 3) c.c. “per l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea”.
Per il deposito del bilancio di esercizio e dell’eventuale elenco soci annuale (per le SPA, le SAPA e le SCpA) è necessario utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in: https://www.registroimprese.it/deposito-bilanci
Attenzione al fatto che, come precisato anche da Unioncamere, il deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.

Bilanci 2024 deposito 2025: scadenze e sintesi delle novità

l termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.).
Termini differenti sono stabiliti per i seguenti depositi:

  • Situazione patrimoniale Consorzi: entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • Situazione patrimoniale Contratti di Rete: entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  •  Situazione patrimoniale Consorzi tra Enti Locali: entro il 31 maggio di ogni anno;
  • Situazione patrimoniale G.E.I.E.: entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • bilancio delle Aziende Speciali, Aziende Speciali Consortili iscritte alla Sezione Ordinaria e delle Istituzioni di Enti Locali iscritte nel REA : entro il 31 maggio di ogni anno;
  • Bilancio Sociale di Impresa Sociale: entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio sociale;
  • Bilancio di esercizio degli Enti del Terzo Settore (ETS) – non imprese sociali: entro 60 giorni dalla data di approvazione
  • Documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale delle società di mutuo soccorso (717): entro 60 giorni dalla data di approvazione.

Attenzione al fatto che non è previsto alcun termine per il deposito del:

  • Bilancio Consolidato della società controllante ;
  •  Bilancio di Società estera avente sede secondaria in Italia, ad esclusione delle società creditizie e/o finanziarie;
  • Bilancio Consolidato di Società di persone interamente possedute da società di capitali.

Sinteticamente le società di capitali devono procedere con l’approvazione del bilancio entro:

  • 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • 180 giorni in caso di particolari esigenze.

Attenzione al fatto che, quest'anno non è stata però riproposta, per il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 la norma che prevedeva lo slittamento automatico a 180 giorni del termine di approvazione del bilancio e quindi il bilancio 2024 andrà approvato, salva l’esistenza delle particolari esigenze, nell’ordinario termine del 30 aprile 2025. 

Tabella di sintesi campagna deposito bilanci 2025

Bilancio 2024 Termine ordinario Approvazione a 180 giorni
Redazione progetto bilancio e relazione sulla gestione 31 marzo 30 maggio
Trasmissione progetto di bilancio e relazione sulla gestione all'organo di revisione 31 marzo 30 maggio
Trasmissione della relazione del collegio sindacale e dell’organo di revisione agli amministratori 15 aprile 15 giugno
Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale 15 aprile 15 giugno
Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea 30 aprile 30 giugno

Deposito del bilancio presso il Registro delle imprese

30 maggio 30 luglio

Bilanci 2024 con deposito 2025. sintesi delle novità

Premesso il riepilogo dei tempi di "lavorazione" del bilancio di esercizio 2024, si evidenzia che la principale novità di quest'anno è rappresentata dall’entrata in vigore del documento OIC 34.

Il nuovo principio contabile affronta tematiche che non erano state affrontate dagli standard di riferimento e le indicazioni in esso contenute consentono di chiarire il trattamento da adottare in riferimento alla prassi consistente nella vendita di beni unitamente alla fornitura di servizi, da prestare successivamente cosiddetti ricavi misti.

Inoltre, tra le novità vi è anche quella sulla imputazione temporale dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi, che consentono di ricorrere al criterio dello stato di avanzamento, se sono rispettate specifiche condizioni.

Inoltre sempre in tema di OIC, il bilancio 2024 conterrà gli emendamenti ad altri principi contabili nazionali rilasciati dalla Fondazione OIC dopo la pubblicazione dell'OIC 34 e in particolare:

  • i documenti emendati OIC 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 31 e 33, con lo scopo di eliminare le incoerenze rispetto all’OIC 34.

Un'altra novità è quella dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio di esercizio in vigore già dal 2024 e quindi applicabili ai bilanci per così dire in corso e in chiusura.

Con il DLgs. 125/2024 si determina l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio.

Inoltre, nella predisposizione del bilancio 2024 rilevano anche le disposizioni introdotte dal DLgs. 192/2024 decreto di riforma dell’Irpef e dell’Ires finalizzate alla riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali.

Infine, si segnala l’emanazione del DLgs. 125/2024, contenente le nuove regole per la rendicontazione di sostenibilità, che da collocarsi nella Relazione sulla gestione. 

Deposito bilancio: sanzioni per chi non provvede

Si ricorda che l’art. 2630 c.c. individua le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di deposito del bilancio:
"Art. 2630 – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032 €. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”

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