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Contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE: slitta al 1 ottobre

23 Luglio 2026 in Notizie Fiscali

Il ministro Giorgetti risponde agli appelli delle imprese della logistica che hanno chiesto il rinvio della tassa da due euro sui mini pacchi fino a 150 euro di valore provenienti da Paesi extra Ue. 

La novità entra nel nuovo decreto legge PNRR/infrastrutture approvato dal Cdm del 22 giugno.

Riepiloghiamo la storia di questo adempimento.

Piccole spedizioni extra UE: che cos’è il contributo di 2 euro

La legge di bilancio 2026 ha istituito un contributo pari a 2 euro, per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Il contributo, appunto, si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari oinferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE.
Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.

L'agenzia delle dogane in proposito ha pubblicato due circolare attuative.

La prima è la Circolare n 37 con i chiarimenti applicativi.

ADM con il docuemento ha evidenzaito che in base alla formulazione della norma, il contributo è dovuto a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione e, in particolare si applica alle:

  • spedizioni destinate a consumatori finali (cosiddette transazioni business to consumer del commercio elettronico);
  • spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico business to business ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri);
  • spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.

Il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell’immissione in libera pratica (importazione).

Infine, viene specificato che il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dati utilizzato all’atto dello sdoganamento (H1 e/o H7).

Sono escluse dall’ambito di applicazione della norma in questione, le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di spedizione (vedi successivo punto 1.2 della presente circolare).

Con successiva circolare n 1/2026 le Dogane avevano previsto di fare slittare al 15 marzo e senza sanzioni il nuovo contributo di 2 euro, poi il MEF aveva annunciato una proroga a marzo poi confermata

Successivamente con il Decreto fiscale (Dl n 38/2026) convertito in legge è stata fatta slittare al 1° luglio e ora la norma del Decreto PNRR garantisce altri tre mesi

Il dazio sarà attuato dal 1° ottobre.

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