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Forfettari e accertamento: le novità del Correttivo

23 Luglio 2026 in Notizie Fiscali

Dopo l'approvazione dal parte del Governo del testo preliminare del Correttivo Omnibus, il 22 luglio viene trasmesso l'atto di Governo alle Commissioni parlamentari per la fase definitiva.

Scarica qui il testo.

Tra le norme, ve ne è una che va a modificare la Legge n 190/2014 e in particolare l'articolo 1 comma 74 che tratta dei forfettari e le regole sulla riduzione dei termini di accertamento per i pagamenti tracciati.

L’articolo 20 elimina la riduzione dei termini di decadenza per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.

Vediamo in dettaglio.

Forfettari e termini di decadenza: novità nel Correttivo Omnibus

In base al comma 74 dell'articolo 1 della legge n 190/2014 per i forfettari per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'art 43 comma 1 del DPR 600/73

è ridotto di un anno. 

Con il Correttivo si prevede che l’articolo 20 modifica la disposizione concernente la disciplina del procedimento accertativo, di cui all’articolo 1, comma 74 della legge n. 190 del 2014.
Ai fini di semplificazione normativa e razionalizzazione della disciplina del procedimento accertativo, con tale modifica si sopprime la disposizione che prevedeva, per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, la riduzione di un anno del termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento, con effetto sui controlli effettuati in relazione ai periodi d’imposta dal 2026 in avanti.
Si ricorda che la legge 9 agosto 2023, n. 111 (delega al Governo per la riforma fiscale), e, in particolare, l’articolo 17 mira a semplificare il procedimento accertativo e dal 1° gennaio 2024 l’obbligo della fatturazione elettronica è stato esteso anche ai soggetti che applicano il regime forfetario. 

Pertanto  è venuta meno la ratio della previsione, contenuta nel comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui «per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno».

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