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Split payment: società quotate esclue dal 1° luglio

30 Giugno 2025 in Notizie Fiscali

A decorrere dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA (art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72), saranno escluse dallo spilt payment. 

Ricordiamo che tale previsione è contenuta nella decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 188 del 27 luglio, che ha autorizzato l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2026.  Leggi anche: Split payment: ufficiale la proroga al 2026.

Inoltre in ottobre 2024 sono stati approvati gli elenchi di riferimento per l'anno 2025, leggi Split Payment 2025: pubblicati gli elenchi.

Ciò premesso, la parte degli elenchi delle società quotate ed in ogni caso le indicazioni in riferimento alle società quotate che dovesse riscontrarsi in altre parti della pubblicazione, varrà come indicazione per la fatturazione dei fornitori in regime di scissione solo fino al 30 giugno 2025.

Il meccanismo dello split payment prevede che l’IVA gravante sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.

Split payment: escluse le società quotate dal 1° luglio

Le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana dal prossimo 1° luglio saranno escluse dall’ambito applicativo dello split payment e i cedenti e prestatori che effettuano operazioni nei confronti di tali società, incasseranno dalle stesse l’imposta addebitata in via di rivalsa, salvo quando si applica il reverse charge.

La norma è contenuta nel decreto fiscale in vigore dal 18 giugno.

La disposizione che fa rientrare tali società nel campo della scissione dei pagamenti, ossia l’art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72 sarà soppressa a decorrere dal 1° luglio 2025 con riguardo “alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data”.

Ricordiamo che il meccanismo della scissione dei pagamenti prevede che l’IVA sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.

Questa novità determina che i fornitori dovranno rivedere le modalità di fatturazione verso tali società, per esercitare la rivalsa nei modi ordinari, salvo nei casi in cui ricorra una fattispecie in cui si applica il meccanismo del reverse charge.

La conseguenza dell'esclusione delle società quotate dal meccanismo dello split payment, fa si che i fornitori dovranno valutare attentamente come operare osservando le regole dell’effettuazione dell’operazione che incidono nella tempistica di emissione della fattura.

Gli automatismi della fatturazione dovranno essere aggiornati tra il prima 30 giugno 2025 e il dopo, ossia dal 1° luglio 2025.

A tal proposito è stato pubblicato un chiarimento delle entrate con FAQ del 27 giugno.

Alle fatture emesse, ossia che risulteranno trasmesse allo Sdi, a partire dal 1° luglio 2025, il meccanismo Iva di scissione dei pagamenti non sarà invece più applicabile.

Veniva chiesto all’Agenzia per quali operazioni, dal punto di vista temporale, sussista ancora l’obbligo di utilizzare il meccanismo dello split payment per le operazioni effettuate nei confronti dei nuovi esclusi.

L’Agenzia anzitutto evidenzia che dalla formulazione letterale della norma deriva che l’esclusione dallo split payment delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana opera con riferimento alle operazioni, poste in essere nei loro confronti, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025, non rilevando, a tal fine, la data di effettuazione delle stesse.

Lo split payment, quindi, si applica in relazione alle fatture emesse entro il 30 giugno 2025, con la precisazione che una fattura si ha per emessa quando questa risulta trasmessa al Sistema di interscambio, in linea con i chiarimenti già forniti dalle FAQ del 13 gennaio scorso.

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